L'istallazione di un impianto di video-sorveglianza non può avvenire prima, o in assenza, dello specifico accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori o, in mancanza di esso, dell'autorizzazione rilasciata da parte della Direzione territoriale del lavoro competente.
È questo il parere puntuale espresso dal ministero con la nota 1241 del 1° giugno scorso in cui si fa il punto sulla problematica anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 23, comma 1, del Dlgs 152/2015 che ha modificato l'articolo 4 della legge 300/1970 (statuto dei lavoratori).