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Il D.Lgs n. 81/2015 attuativo del JOBS ACT (che ha attuato una riforma dei contratti) prevede modifiche anche per il lavoro accessorio (artt. 48 - 49).

  1. Il lavoro occasionale e accessorio è relativo alle attività lavorative discontinue e occasionali, per le quali è consentito utilizzare i cosiddetti “voucher” o “buoni lavoro”.
  2. In generale i voucher permettono di pagare il singolo lavoratore per ogni ora lavorata, senza bisogno di stipulare alcun contratto.
  3. Il loro valore nominale è pari a Euro 10,00 che comprendono la contribuzione in favore della gestione separata dell’ INPS (13%), l’assicurazione all’ INAIL (7%) e un compenso all’INPS per la gestione del servizio (5%); il netto per il lavoratore è quindi di Euro 7,50 all’ora.
  4. Preventivamente, l’azienda DEVE registrarsi all’INPS in un particolare elenco predisposto per l’utilizzo delle procedure per lavoro occasionale accessorio
  5. I voucher devono essere prenotati e poi acquistati in modalità telematica attraverso il sito dell’INPS; possono anche essere prenotati e acquistati presso le ricevitorie autorizzate.
  6. Il voucher è soggetto ad un limite economico che è pari, per ogni committente, a Euro 2.000,00 lordi mentre il totale annuale fra tutti i committenti interessati non può superare gli Euro 7.000,00 lordi.
  7. Le prestazioni di lavoro accessorio integrano attività lavorative di natura “meramente occasionale” rese esclusivamente a favore dell’utilizzatore della prestazione.
  8. Almeno il giorno prima della prestazione di lavoro occasionale occorre presentare una denuncia all’INPS ed all’INAIL comunicando i dati anagrafici ed il luogo della prestazione di lavoro.
  9. Il mancato adempimento preventivo fa rientrare la prestazione di lavoro occasionale nella sfera del “lavoro nero” soggetto a maxisanzione.
  10. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere effettuate per tutti i committenti (imprenditori o professionisti).

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Ad maiora

dott. Gaetano Iodice