E’ stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 70 allaGazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
La Legge, in vigore dal 1° gennaio 2016, è composta da un solo articolo e ben 999 commi.
Nel presente articolo si analizzano le disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta.
Variazione aliquote, agevolazioni e detrazioni d’imposta (comma 5)
A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2016 del Dlgs 24 settembre 2015, n. 160 sul monitoraggio delle spese fiscali, cioè sulla revisione delle deduzioni dal reddito, dalle detrazioni dall’imposta e dei regimi di favore (tax expenditures) è stata abrogata la clausola di salvaguardia sulle agevolazioni inserita nella legge di Stabilità 2014. L’aliquota Iva del 10% passerà al 13% dal 2017 e quella ordinaria del 22% passerà al 24% dal 2017 e al 25% dal 2018.
Tassazione atleti professionisti (comma 8)
Per gli atleti professionisti non costituisce fringe benefit il costo sostenuto dalle società sportive per l’assistenza nelle trattative.
Deduzione IRAP per dipendenti stagionali (comma 73)
Deduzione Irap per le spese sostenute per i lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta.
La deduzione è pari al 70% della differenza tra il costo del lavoratore stagionale e le altre deduzioni spettanti per lo
stesso, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni.
Soci di cooperative con lavoro autonomo (comma 114)
I redditi dei soci delle coop artigiane, con rapporto di lavoro autonomo, sono imponibili come redditi di lavoro dipendente.
Revisione delle sanzioni tributarie penali e amministrative (comma 133)
Viene anticipata al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs 158 del 2015;dalla medesima data sono abrogate le norme previgenti . Il Dlgs 158 ha disposto la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del Dlgs 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell'impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II), in attuazione all'articolo 8 della legge di delega per la riforma del sistema fiscale (legge 23 del 2014). Restano ferme le sanzioni nella misura vigente alla data di presentazione della istanza per la collaborazione volontaria.
Esonero contributivo biennale per le assunzioni a tempo indeterminato (commi 110 e 178-181)
A fronte di un'assunzione a tempo indeterminato effettuata da un datore di lavoro privato, effettuata nel 2016, è riconosciuto un esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma con un tetto massimo annuo di 3.250 euro . Sono esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico.
Il lavoratore non deve aver lavorato per la stessa azienda nei tre mesi prima dell’entrata in vigore di questa legge (1° gennaio 2016).
L’agevolazione riproduce, con durata e importi ridotti, quella già in vigore nel 2015. Per le assunzioni effettuate nel settore agricolo è prevista una copertura finanziaria specifica.
Detassazione per l’incremento della produttività (comma 182-189)
Si applicherà a regime un'imposta sostitutiva dell'Irpef e addizionali del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi(2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,con le modalità specificate Ministro del lavoro), ai “premi di risultato di ammontare variabile” legati ad “incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”.
Gli incrementi saranno misurabili e verificabili coi criteri definiti dal ministro del Lavoro entro 60 giorni dal primo gennaio . In ogni caso, i premi agevolati andranno erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del Dlgs 81/2015. L’agevolazione sulla produttività si potrà applicare solo al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro.
In caso di cambio di sostituto d’imposta, quest’ultima condizione va attestata dal beneficiario per iscritto.
Non saranno tassate ad Irpef somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per fruire dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 e dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
Reddito di lavoro dipendente : fringe benefit (comma 190)
Esenzione da Irpef di somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione (non più solo, dunque, per asili nido) in relazione ad accordi per il welfare aziendale. Intervento sulle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.
Ridefinite le risorse finanziarie destinate alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.
Aliquota Gestione separata INPS (comma 203)
L’aliquota contributiva per le partite Iva iscritte in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps resta al 27,5% anche nel 2016.
Congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente (comma 205)
Il congedo obbligatorio (aumentato a 2 giorni) e quello facoltativo per i lavoratori dipendenti in occasione della nascita di un figlio sono prorogati nel 2016.
Proroga rientro dei cervelli (comma 259)
Prorogata per il 2016 e il 2017 la possibilità di avvalersi del vecchio regime agevolato per il rientro dei lavoratori in Italia, in scadenza il 31 dicembre 2015, con detassazione del 70% (80% per le lavoratrici) del reddito.
Voucher (o contributi diretti) per le mamme lavoratrici dipendenti e autonome (commi 282 e 283)
Viene prolungato al 2016 il voucher con cui le mamme. In alternativa al congedo parentale possono chiedere un voucher dell’importo massimo di 600 euro per pagare la baby sitter o l’asilo. Nel 2016 il voucher potrà essere chiesto anche dalle lavoratrici autonome e dalle imprenditrici secondo le modalità indicate in un decreto ministeriale da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore di questa legge.
Riduzione orario di lavoro per lavoratori prossimi alla pensione (comma 284)
I dipendenti del settore privato assunti a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 2018 il diritto alla pensione di vecchiaia, d’intesa con il datore di lavoro possono ridurre l’orario di lavoro . I lavoratori devono però aver già maturato i requisiti minimi di contribuzione.
La riduzione di orario deve essere compresa tra il 40 e il 60% e non può durare oltre il termine di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Durante il part time il lavoratore riceve oltre alla relativa retribuzione, la parte di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l’orario non lavorato. Quest’ultima somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Inoltre viene versata la contribuzione figurativa per le ore perse.
L’utilizzo di questa opzione sarà possibile fino a esaurimento della relativa copertura finanziaria, pari a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni nel 2018.
Contratti di solidarietà espansiva (comma 285)
Per i lavoratori coinvolti in contratti di solidarietà espansiva, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono versare i contributi previdenziali per le ore di lavoro perse.
Ammortizzatori sociali in deroga (comma 304)
Vengono rifinanziati gli ammortizzatori in deroga per un importo di 250 milioni di euro nel 2016. La Cig in deroga può essere concessa o prorogata, l’anno prossimo, per non più di tre mesi. La mobilità in deroga non può essere concessa a chi ne ha già fruito per almeno tre anni, mentre per gli altri può durare al massimo quattro mesi, salvo quanto stabilito dal Dpr 218/1978. Le province di Trento e Bolzano possono concedere Cig e mobilità in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite.
Piccola solidarietà (comma 305)
Il contributo a favore delle aziende del settore artigiano che, per evitare licenziamenti, hanno attivato contratti di solidarietà, viene riconosciuto anche nel 2016, nonostante il Dlgs 148/2015 preveda l’abrogazione di questo strumento di sostegno al reddito dal 1° luglio 2016. In particolare per i contratti stipulati prima del 15 ottobre 2015 il contributo (pari alla metà delle retribuzioni delle ore perse) viene erogato fino al termine del contratto di solidarietà. Per quelli siglati più tardi, il contributo viene riconosciuto fino al 31 dicembre 2016.
L’intervento ha un costo stimato di 60 milioni di euro per l’anno prossimo.
Attività di pubblica utilità estese ai lavoratori sottoposti alle procedure di mobilità (comma 306)
I lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro e i lavoratori in mobilità possono essere chiamati a svolgere attività di utilità sociale sotto la direzione delle amministrazioni pubbliche.
CIG in deroga settore della pesca (comma 307)
Viene previsto uno stanziamento fino a 18 milioni di euro per finanziare la cassa integrazione in deroga nel settore pesca nel 2016.
Modifiche alla normativa sull’integrazione salariale (commi 308 e 309)
Modificando il Dlgs 148/2015 si stabilisce che il requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni per accedere alla Cig ordinaria è esclusivo per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori. Intervenendo sul Dlgs 148/2015 si precisa che le nuove regole riguardanti l’integrazione salariale non si applicano ai settori indicati dall'articolo 3 del Dlgs del capo provvisorio dello Stato 869/1947 che era stato abrogato.
DIS – COLL (comma 310)
L’indennità di disoccupazione per i co.co.co sarà riconosciuta anche nel 2016 fino a un ammontare di 54 milioni di euro e nel 2017 fino a 24 milioni di euro, eventualmente incrementabili.
Copertura assicurativa per attività di volontariato (commi da 312 a 316)
Si dispone il rinnovo, in via sperimentale, per il biennio 2016- 2017, del finanziamento pubblico per i soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale. Il finanziamento è pari a 5 milioni l’anno per il 2016 e il 2017 , è a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, e interessa: 1 - i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito occupati in attività di volontariato; 2 - i volontari impegnati in territori montani (finanziamento massimo 100mila euro); 3 – i detenuti e gli internati; 4 - gli stranieri richiedenti asilo. La presenza dei requisiti per i soggetti di cui al punto 1 può essere verificata sia dall’Inps che, e questa è una novità di quest’anno, dall’ente erogatore. L’altra novità riguarda i soggetti ai punti 3 e 4 che lo scorso anno non erano compresi.
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (commi da 386 a 389)
Presso il ministero del Lavoro è istituito il nuovo Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale al quale viene assegnato l'importo di 600 milioni di euro per il 2016 e di un miliardo dal 2017. Il Fondo dovrà finanziare la nuova legge delega sulla povertà. Sono individuati gli ambiti di intervento del Fondo per il 2016. Nello specifico, con un apposito provvedimento, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, dovranno essere definiti gli interventi rivolti a nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori (nel testo definitivo è scomparso il riferimento alla circostanza che i minori fossero inseriti nel circuito giudiziario) o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata. Altri interventi riguardano il finanziamento dell'assegno di disoccupazione e, per gli anni successivi al 2016, il finanziamento del riordino della normativa in materia di sussidi di contrasto alla povertà. Viene inoltre prevista l’estensione, il rafforzamento e il consolidamento della Carta acquisti sperimentale.
Versamento di tributi sospesi o differenti (commi 429 e 431)
I versamenti dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali riprendono, senza sanzioni, anche a rate mensili dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né differiti, i contribuenti dei territori colpiti da eventi calamitosi, possono chiedere la rateizzazione dei tributi in scadenza nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza. I versamenti sospesi di tributi, contributi e premi per l’assicurazione obbligatoria, ai soggetti interessati da eventi eccezionali, avvengono entro il mese successivo dal termine del periodo di sospensione.
Esonero contributivo autotrasporti (comma 651)
Dal 1° gennaio 2016 i conducenti che esercitano la propria attività di trasporto internazionale con veicoli equipaggiati con tachigrafo digitale possono, su richiesta, essere esonerati dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
Certificazione Unica (CU) e modello 770 (commi 949 e 952)
Anche se non interessati alla presentazione del 730 precompilato, potranno consultare telematicamente i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria.
L'obbligo di inviare i dati relativi alle prestazioni sanitarie al Sistema tessera sanitaria scatterà dal 1° gennaio 2016 anche per le «strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate».
Per l'omessa, la tardiva o l'errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
Solo per gli invii alle Entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione del 730 precompilato, effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, non si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, «nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni».
Con effetto dalle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015, saranno abrogati i controlli preventivi dell’agenzia delle Entrate previsti dall'articolo 1, commi 586 e 587, Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Scatteranno i controlli preventivi dell’agenzia delle Entrate, invece, se il modello 730 precompilato della dichiarazione dei redditi verrà presentato «direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale», con modifiche, che incideranno sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che contemporaneamente presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri che verranno stabiliti con provvedimento dell’agenzia delle Entrate. Lo stesso accadrà, se le modifiche al modello di dichiarazione determineranno un rimborso di importo superiore a 4.000 euro. I controlli preventivi saranno effettuati in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal 7 luglio ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a questo termine. In questi casi, l'eventuale rimborso (anche inferiore a 4.000 euro) sarà erogato dall'agenzia delle Entrate non oltre il 7 gennaio.
In alternativa alla polizza per i visti di conformità, le asseverazioni e le certificazioni tributarie, si potrà prestare la garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione.
Non residenti Shumacker (comma 954 e 955)
Dal 2016 le spese funebri saranno detraibili, nella misura massima di 1.550 euro per soggetto deceduto, anche se sostenute per persone diverse da quelle indicate nell'articolo 433 del Codice civile .
Sarà più facile calcolare la detrazione del 19% per le spese per università non statali. La spesa da prendere a riferimento è quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del Miur che considera i costi medi di tasse e contributi delle università statali.
Destinazione del 2‰ IRPEF alle associazioni culturali (comma 985)
Possibile nel 2016 destinare il 2 per mille dell’Irpef a favore di un’associazione culturale iscritta in un elenco istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri. Un decreto stabilirà i requisiti e i criteri per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco.
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Ad maiora
dott. Gaetano Iodice