Dal 1 luglio 2018 NON sarà più consentito, ai datori di lavoro privati ed ai committenti, pagare la retribuzione ed i compensi (o loro acconti) in contanti, pena l’applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
La retribuzione (o il compenso) dovrà essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), tramite banca o ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
Il divieto in esame si intende violato quando:
- la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle sopra indicate;
- il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento. Di conseguenza, ai fini della contestazione, è necessario verificare non solo che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando i suddetti strumenti ma che lo stessosia andato a buon fine.
Rientrano nel campo di applicazione della norma:
- rapporti di lavoro subordinato;
- collaborazioni coordinate e continuative;
- contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge n. 142/2001.
L’applicazione ai rapporti di lavoro subordinato è prevista “indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto”, pertanto rientrano nell'applicazione tutte le tipologie contrattuali quali, a titolo esemplificativo, i contratti a tempo determinato, a tempo parziale, di apprendistato, di lavoro intermittente.
Il Legislatore, prevede che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
Restano esclusi dall’ambito di applicazione del divieto di pagamento in contanti:
- i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni;
- il lavoro domestico;
- i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.
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Ad maiora
dott. Gaetano Iodice